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Realizzare una nuova costruzione

Descrizione

Realizzare una nuova costruzione

Una nuova edificazione consiste nella realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comporta la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 1, let. a).

Approfondimenti

Non sono interventi di nuova edificazione gli (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 1, let. a):

  • interventi di manutenzione ordinaria
  • interventi di manutenzione straordinaria
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo
  • interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva
  • interventi di sostituzione edilizia.

Per gli interventi di nuova edificazione, occorre chiedere e farsi rilasciare il permesso di costruire (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 1) in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio.

È possibile presentare segnalazione certificata di inizio attività (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 2) per:

  • interventi nuova costruzione previsti da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
  • nuove costruzioni che sono in esecuzione diretta di strumenti urbanistici generali con precise indicazioni plano-volumetriche.

La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all’imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all’esercizio delle altre attività agricole e di quelle connesse (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 73).

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