Descrizione
La pubblicità fonica consiste nel diffondere messaggi a scopo commerciale, promozionale o di propaganda a mezzo di altoparlanti o apparecchiature per l'amplificazione sonora.
Per fare pubblicità fonica su strada occorre richiedere apposita autorizzazione, che deve essere rilasciata (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 59, com. 3):
- dall'ente proprietario della strada, fuori dai centri abitati
- dal Comune, nei centri abitati.
La pubblicità fonica è consentita dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. All'interno dei centri abitati gli enti possono comunque:
- limitarla a determinate ore o periodi dell'anno
- individuare zone di divieto.
Approfondimenti
In caso di pubblicità fonica elettorale l'autorizzazione è rilasciata dal Comune o dal prefetto, se si svolge su più Comuni (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 59, com. 4).
L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09:00 alle ore 21:30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati (Legge 24/04/1975, n. 130, art. 7).
L'installazione di pubblicità esterna e pubbliche affissioni è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale al rilascio dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).